CODICE ETICO DELL'ALLEVATORE
CODICE ETICO DELL’ALLEVATORE DI CANI
L'allevamento e la selezione del cane è associato a responsabilità di tipo etico che richiedono una gestione
seria e onesta. Pertanto è fatto obbligo agli iscritti al Registro degli allevatori del libro genealogico del cane di
razza di rispettare il seguente regolamento.
CONDIZIONI DI ALLEVAMENTO
- 1. Mantenere i propri cani nelle migliori condizioni di benessere e salute, con adeguate cure, pul
esercizio fisico e contatto con le persone.
- 2. Rispettare la normativa vigente sul benessere degli animali.
SELEZIONE
- 3. Impegnarsi ad approfondire le conoscenze sulla razza, sul suo standard morfologico, sulle problematiche
sanitarie e sulle caratteristiche comportamentali e funzionali, in modo da interpretare correttamente gliobiettivi di selezione.
- 4. Selezionare con l’obiettivo di migliorare la qualità della razza, secondo quanto previsto dallo standard di
ufficiale (FCI).
- 5. Non agire come prestanome per la registrazione al libro genealogico di riproduttori o di cucciolate.
- 6. Osservare la normativa e i regolamenti dell’ENCI e delle associazioni da esso riconosciute.
- 7. Far riprodurre solo cani iscritti al libro genealogico italiano o a libri esteri riconosciuti dalla Federazione
Cinologica Internazionale.
- 8. Non vendere cani non iscritti al libro genealogico.
- 9. Far riprodurre cani sani, cioè privi di malattie manifeste o impedimenti a una corretta funzionalità o
portatori di patologie ereditarie rilevate
- 10. Rendere accessibili gli esiti diagnostici di patologie ereditarie prima dell'accoppiamento, ai proprietari dello
stallone o della fattrice del quale o a favore della quale viene richiesta la prestazione di monta.
- 11. Non accoppiare femmine troppo giovani, non prima del secondo calore, o troppo anziane. Dopo i sette
anni di età è opportuno ottenere un certificato veterinario di idoneità alla riproduzione.
- 12. Per le razze in cui sono richiesti test comportamentali, rendere accessibili gli esiti delle valutazioni prima
dell'accoppiamento.
- 13. Rilevare e registrare in modo accurato i dati di allevamento.
RIPRODUZIONE
- 14. Nell'allevamento impiegare solo soggetti che possono riprodursi in modo naturale. Evitare l'impiego della
inseminazione artificiale (1.A.) per quei soggetti non in grado di accoppiarsi naturalmente.
- 15. Evitare di far riprodurre cani con reazioni comportamentali deviate come paura esagerata o aggressività.
- 16. E' opportuno che una fattrice, a salvaguardia del suo benessere, non abbia più di cinque cucciolate nella
sua vita.
PUBBLICITA’ E COMMERCIO
17. Non essere dedito ad abituale commercio di cani da lui non allevati.- 18. Fornire informazioni veritiere e complete sui cani del proprio allevamento.
- 19. Fare pubblicità del proprio allevamento e dei propri cani in modo onesto, e veritiero.
- 20. Non offrire cani a vendite per corrispondenza o come premio in competizioni o lotterie.
- 21. Non consegnare cuccioli prima dei 60 giorni di vita.
- 22. Assicurarsi che l'acquirente si renda conto della responsabilità di detenere un cane e sia conscio delle
caratteristiche morfologiche e comportamentali della razza.
- 23. Informare preferibilmente per iscritto l'acquirente sulla genealogia, sull'alimentazione avuta, i trattamenti
antiparassitari e immunizzanti effettuati, e fornire indicazioni e consigli per una corretta socializzazione.